Avv. Luigi Federico Vaglini
Via Santa Maria n. 34
56126 – Pisa
Tel. 050-580292

Avv. Luigi Federico Vaglini

Avv. Luigi Federico Vaglini

Whistleblowing: le principali novità

Obiettivo primario della Direttiva (UE) 2019/1937 è l’armonizzazione tra tutti gli Stati membri dell’Unione Europea delle norme minime poste a garanzia dei c.d. “segnalanti” tra cui rientrano l’obbligo di adozione, per i soggetti interessati dalla normativa, di canali di segnalazione sicuri che consentano di effettuare le segnalazioni mantenendo la massima riservatezza circa l’identità del whistleblower.

L’ambito applicativo delle forme di garanzia previste per il whistleblower privato è, invero, fortemente limitato, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo: sono tutelati, ad oggi, esclusivamente i dipendenti e collaboratori degli enti privati (con più di 50 dipendenti) che abbiano adottato il modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e solamente in relazione agli illeciti rilevanti ai sensi di tale normativa. Per questi motivi si può affermare che i soggetti privati saranno quelli che più subiranno l’impatto dell’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di Whistleblowing. Il decreto infatti:

  • amplia il raggio di applicazione delle forme di tutela La disciplina infatti viene estesa sia a tutti gli enti privati che, nell’ultimo anno, abbiano impiegato la media di 50 lavoratori subordinati – con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato – sia a quelli che, pur non avendo impiegato la media di 50 lavoratori, rientrano nell’ambito di applicazione degli atti del diritto dell’Unione (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti). Sono infine soggetti alla nuova disciplina anche quegli operatori che, a prescindere dal numero di dipendenti impiegati, abbiano adottato i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231​;
  • estende l’ambito oggettivo delle segnalazioni a tutte le condotte illecite, previste sia dalla normativa nazionale che da quella dell’Unione europea, aventi natura amministrativa, contabile, civile o penale lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato​;
  • offre forme di tutela, ove opportuno, anche ai c.d. facilitatori vale a dire coloro i quali prestano assistenza al segnalante durante il processo di segnalazione e la cui attività deve rimanere riservata, ai soggetti terzi e connessi con il segnalante quali ad esempio colleghi e/o familiari, ed infine ai soggetti giuridici connessi al segnalante.

I soggetti privati sono tenuti a predisporre appositi canali di segnalazione interni la cui gestione può essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno all’azienda, specificatamente formati, oppure ad un soggetto esterno, anch’esso dotato di adeguate conoscenze.

Le segnalazioni possono essere fornite in forma scritta, anche mediante strumenti informatici, orale attraverso linee telefoniche ad hoc, o, su richiesta del segnalante, anche mediante incontri diretti.

La direttiva disciplina anche modi e tempi secondo i quali deve essere gestita la segnalazione.

Avv. Luigi Federico Vaglini

Avv. Luigi Federico Vaglini

Facebook
Twitter

Altri Articoli: