Ancora pochi giorni e per l’etichettatura dei vini sarà necessaria l’indicazione di ulteriori informazioni ai consumatori.
La dead line è quella dell’8 dicembre 2023.
La lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale entrano nelle etichette delle bottiglie di vini e prodotti vitivinicoli aromatizzati. L’obbligo, previsto dal Regolamento della Commissione Europea n. 2021/2117, integrato poi con la rettifica di luglio 2023, si applicherà esclusivamente a quanto prodotto dopo la data dell’8 dicembre.
È pertanto venuta meno la deroga prevista dall’art. 13, par. 4 del Reg. UE n. 1169/2011 che esentava i prodotti vitivinicoli, al pari delle altre bevande alcoliche con più di 1,2% vol., dall’obbligo di indicare in etichetta la dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti.
Le nuove regole in arrivo, che mirano a fornire al consumatore un quadro informativo più chiaro su ingredienti e potere nutrizionale anche dei vini e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, si scontrano tuttavia con problematiche di natura pratica per produttori e venditori degli stessi.
Nelle etichette delle bottiglie in commercio è infatti difficile indicare tutte le informazioni richieste dalla nuova regolamentazione comunitaria, ed è in tal senso che la stessa Unione Europea ha previsto la possibilità di avvalersi di mezzi elettronici per adempiere agli obblighi previsti.
La dichiarazione nutrizionale, da indicare obbligatoriamente sull’imballaggio o sull’etichetta, potrà pertanto limitarsi al valore energetico dei vini, espresso utilizzando il simbolo ‘E’ per l’energia.
La dichiarazione nutrizionale completa dovrà invece essere riportata con strumenti digitali (etichetta digitale o e-label) e dovrà comprendere:
– valore energetico
– quantità di grassi
– quantità di acidi grassi saturi
– quantità di carboidrati
– quantità di zuccheri
– quantità di proteine
– quantità di sale.
I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:
• dell’analisi dell’alimento effettuata dal produttore;
• del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure
• del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.
La lista degli ingredienti potrà essere riportata con strumenti digitali, ad eccezione degli allergeni utilizzati, che dovranno essere riportati obbligatoriamente in etichetta.
Con il Regolamento delegato (UE) n. 2023/1606 sono state introdotte ulteriori specifiche per l’elenco degli ingredienti:
– il termine “uve” potrà essere utilizzato per sostituire l’indicazione delle uve e/o dei mosti di uve utilizzati come materie prime per la produzione di prodotti vitivinicoli;
– il termine “mosto di uve concentrato” potrà essere utilizzato per sostituire l’indicazione “mosto di uve concentrato” e/o “mosto di uve concentrato rettificato” utilizzati per la produzione di prodotti vitivinicoli;
– l’elenco degli ingredienti deve essere completato con l’indicazione degli additivi utilizzati nella produzione dei prodotti vitivinicoli e dei coadiuvanti tecnologici che possono causare allergie o intolleranze;
– gli additivi appartenenti alle categorie “regolatori dell’acidità” e “agenti stabilizzanti” che sono simili o reciprocamente sostituibili possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti utilizzando l’espressione “contiene… e/o” seguita da un massimo di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale;
– l’indicazione degli additivi che rientrano nella categoria “gas di imballaggio” (anidride carbonica, argo e azoto) nell’elenco degli ingredienti può essere sostituita dall’indicazione specifica “Imbottigliato in atmosfera protettiva” o “Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva”;
– l’aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio ai prodotti vitivinicoli può essere indicata dalle indicazioni specifiche “sciroppo zuccherino” e “sciroppo di dosaggio”, da sole o accompagnate tra parentesi da un elenco dei loro componenti di cui all’allegato II del Regolamento delegato (UE) 2019/934.
Il Regolamento 2117/2021, all’articolo 1 punto 32 c) ha altresì precisato che, in caso di soluzioni digitali, si applicano i requisiti seguenti:
a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti;
b) l’elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing;
c) l’indicazione delle informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento 1169/2011 figura direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta.
Non sarà possibile, pertanto, un semplice rimando alla pagina commerciale del vino dove saranno inserite tali informazioni.
Infatti, su tutti i siti commerciali, per ovvi motivi, sono presenti codici di tracciamento (cookie, analytics) e di conseguenza sarebbe una scelta che non rispetta la normativa.
In più, anche il punto b) non verrebbe rispettato considerato che le informazioni di smaltimento e nutrizionali comparirebbero in un contesto commerciale.
L’entrata in vigore delle nuove norme grazie anche alla rettifica Regolamento 1308/2013 così come modificato dal Regolamento (UE) 2021/2117 pubblicato in GU il 31 luglio scorso ha confermato l’esclusione dalla nuova normativa tutti i vini prodotti prima dell’8 dicembre 2023.
Tuttavia, alcune categorie di vini come i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini liquorosi e i prodotti vitivinicoli aromatizzati potrebbero terminare la loro elaborazione dopo l’8 dicembre 2023 pur se ottenuti da vini fermi prodotti prima dell’8 dicembre 2023 e ad oggi, in mancanza di chiarimenti specifici da parte della Commissione sarebbero esclusi dalla clausola di esaurimento. A tal fine si sta chiedendo alla Commissione di inserirli al fine di evitare di creare discriminazioni tra le diverse categorie di prodotti.
Altre questioni su cui si sta lavorando per semplificare l’obbligo di riportare in etichetta l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale sono una deroga per tutti i prodotti destinati all’esportazione prevedendo una facilitazione dell’etichetta digitale tramite l’uso di un simbolo sopra o vicino al Qr code che indichi che il QR code riporta all’elenco degli ingredienti, per evitare traduzioni nella lingua del paese di destinazione del vino; nonchè l’esclusione dell’obbligo delle nuove diciture nei documenti di accompagnamento.
Per ogni informazione, consulenza o opportuno chiarimento non esitare a contattarmi all’indirizzo e-mail