Diritto Agroalimentare
Nel corso degli anni la sicurezza alimentare è stata minata da diversi fenomeni che hanno spinto i consumatori ad assumere un atteggiamento di sfiducia non solo verso le aziende produttrici, ma anche verso le autorità di controllo.
Tra i fenomeni più importanti e clamorosi si possono citare l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o meglio nota come morbo della mucca pazza e l’influenza aviaria.
Pertanto, l’esigenza di garantire un elevato livello di tutela del consumatore in merito alla sicurezza dei prodotti alimentari è stata ampiamente recepita sia a livello europeo che nazionale.
L’art. 18 del Reg. (CE) 178/2002 dispone che tutti gli Operatori del Settore Alimentare debbano garantire, “in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime”.
Le prescrizioni dettate dal Reg. (CE) 178/2002 relative alla tracciabilità (art. 18), al divieto di immissione sul mercato di alimenti a rischio (art. 14), nonché le procedure di ritiro e richiamo di alimenti e mangimi (artt. 19 e 20) si intersecano con le norme dettate dal Reg. (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (metodo HACCP) e dal Reg. 853/2004 che stabilisce norme specifiche per gli alimenti di origine animale.
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