Avv. Luigi Federico Vaglini
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Detenzione e smaltimento dei sottoprodotti della vinificazione: vinacce e fecce

Durante la vinificazione, le cantine devono prestare molta attenzione alla gestione dei sottoprodotti quali vinacce e fecce.

È l’art. 13 della legge n. 238 del 28 dicembre 2016, meglio conosciuta come il Testo Unico del Vino, a stabilire che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale, ossia dal 31 dicembre. Se invece ottenute in un periodo diverso, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell’ottenimento.

Stessa sorte per la detenzione delle fecce, vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell’ottenimento.

Tali termini sono elevati a novanta giorni nel caso di produttori di quantitativi inferiori a mille ettolitri annui.

Lo smaltimento di vinacce e fecce può avvenire in due modi: o tramite consegna alla distilleria oppure mediante uso agronomico.

Se vengono consegnate alla distilleria, deve essere emesso l’Mvv elettronico.

Qualora vengano utilizzate per uso agronomico, deve essere inviata comunicazione all’ufficio ICQRF competente almeno quattro giorni prima l’inizio delle operazioni. Inoltre lo smaltimento in campo può avvenire nella misura massima di 30 quintali per ettaro, riferito alla superficie presente nel fascicolo aziendale.

Le fecce, prima dello smaltimento, devono essere denaturate. Tale operazione avviene con cloruro di litio (minimo 5 e massimo 10 g/hl di prodotto) nel caso di consegna alla distilleria. Nel caso di uso agronomico, invece, la denaturazione avviene con solfato ferroso (minimo 100 gr/hl).

Le operazioni di denaturazione devono essere effettuate almeno tre giorni prima dell’estrazione dallo stabilimento e, una volta completate, annotate sul registro telematico tenuto a norma degli artt. 54 e 58, comma 1, L. 238/2016 e del D. M. 20 Marzo 2015, n. 293. I cartelli apposti sui recipienti presenti nello stabilimento enologico, contenenti i prodotti denaturati, recano, oltre la designazione del prodotto, la dicitura “denaturato con …” e l’indicazione del denaturante impiegato.

Così come il documento di accompagnamento che scorta il prodotto denaturato reca, nello spazio dedicato alla designazione, la dicitura “denaturato con …” seguita dall’indicazione del denaturante utilizzato.

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